Esonero contributivo per mamme lavoratrici, i chiarimenti dell’INPS

15 Nov 2022 | Comunicazioni

Esonero contributivo per mamme lavoratrici: La legge di bilancio 2022 ha previsto un esonero pari al 50% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, della durata di un anno, a partire dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.

Attraverso la circolare INPS 19 settembre 2022, n. 102, L’INPS ha fornito le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo, ma con il messaggio 9 novembre 2022, n. 4042 ha fornito dei chiarimenti sulla corretta applicazione della misura.

In particolare, i chiarimenti si focalizzano sul rientro nel posto di lavoro e sulla decorrenza dell’esonero, sulla determinazione della quota di imponibile oggetto di sgravio, sulla cumulabilità con altre agevolazioni e sulla portabilità dell’esonero.

 

Esonero contributivo per mamme lavoratrici, i chiarimenti dell’INPS

 

Rientro nel posto di lavoro e decorrenza dell’esonero

L’agevolazione in trattazione trova applicazione a partire dalla data del rientro effettivo al lavoro della lavoratrice, purché lo stesso avvenga tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.

Ciò posto, le possibili cause che posticipino il rientro effettivo al lavoro (quali, a titolo esemplificativo, ferie, malattia, permessi retribuiti), purché collocate, analogamente a quanto specificato in premessa, senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, determinano lo slittamento in avanti del dies a quo di decorrenza dell’esonero, sempre a condizione che il rientro si verifichi entro il 31 dicembre 2022.

Viceversa, laddove vi sia stato il rientro effettivo della lavoratrice al termine del periodo di astensione per maternità (anche eventualmente seguito, senza soluzione di continuità, da un periodo di congedo parentale), le eventuali successive ipotesi di fruizione (totale o parziale) dei congedi parentali sono irrilevanti ai fini del decorso dell’anno in cui si ha diritto all’applicazione dell’esonero in trattazione.

Pertanto, qualora una lavoratrice sia effettivamente rientrata in servizio al termine del periodo di astensione obbligatoria e – successivamente al rientro – si sia avvalsa del congedo facoltativo, la stessa avrà diritto all’applicazione dell’esonero in oggetto a partire dalla data del primo rientro effettivo nel posto di lavoro.

 

Imponibile oggetto di sgravio

L’esonero in oggetto deve essere calcolato a decorrere dalla data di rientro effettivo.

Conseguentemente, i giorni di ferie o di permessi retribuiti ad altro titolo o di malattia eventualmente fruiti, senza soluzione di continuità rispetto all’astensione per maternità, prima dell’effettivo rientro, non sono oggetto di esonero e il relativo imponibile, pertanto, non determina il diritto all’agevolazione.

Ulteriormente, nelle ipotesi di rientri inframensili, l’esonero, nell’ultimo mese di spettanza, deve essere calcolato fino alla data di scadenza dell’anno di agevolazione previsto dalla legge.

La determinazione della quota di imponibile oggetto di sgravio, nelle ipotesi di rientro nel posto di lavoro inframensile, dovrà essere effettuata in relazione agli eventi intercorsi nel mese di rientro.

Ad ogni modo, l’imponibile da considerare ai fini dell’applicazione dello sgravio in trattazione, con riferimento al primo mese di fruizione dello stesso e nelle ipotesi di rientro in servizio inframensile, è quello dalla data del rientro.

 

Coordinamento con altre agevolazioni

Come indicato nel paragrafo 6 della citata circolare n. 102/2022, l’esonero in trattazione è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.

Inoltre, è ammessa la cumulabilità con l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore, previsto per l’anno 2022 dall’articolo 1, comma 121, della medesima legge di Bilancio 2022, e dall’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 (c.d. decreto Aiuti-bis), nella misura di 0,8 punti percentuali per il periodo gennaio 2022 – giugno 2022 e di 2 punti percentuali per il periodo luglio 2022 – dicembre 2022. La suddetta cumulabilità opera sull’intero ammontare della contribuzione a carico del dipendente.

Pertanto, laddove sia già stata applicata la riduzione del 50 per cento della quota a carico della lavoratrice madre, l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 121, della legge di Bilancio 2022 e dall’articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 115/2022, può trovare applicazione sull’intera contribuzione dalla stessa dovuta.

 

Portabilità dell’esonero

Laddove la lavoratrice sia rientrata nel posto di lavoro a seguito dell’astensione per maternità, in caso di successivo cambio di datore di lavoro, occorre distinguere tra le seguenti due ipotesi:

nel caso in cui ci sia soluzione di continuità tra il precedente rapporto incentivato e il nuovo (ad esempio, dimissioni e nuova assunzione; scadenza di un contratto a termine e nuova assunzione), l’esonero non può essere riconosciuto. Rispetto al nuovo rapporto, infatti, difetterebbe la sussistenza del presupposto incentivato, cioè il rientro dopo la maternità;

Nel caso in cui non ci sia soluzione di continuità (ad esempio, trasferimento di azienda; cessione di contratto), poiché il nuovo datore subentra nei diritti e negli obblighi del precedente, l’esonero continua a trovare applicazione, trattandosi della prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro.