Permesso di soggiorno per motivi familiari: Un aggiornamento dal Ministero del Lavoro

14 Mag 2018 | Ministero del Lavoro

La nota n. 4079 del 7 maggio 2018 del Ministero del Lavoro, in congiunta con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha chiarito che è possibile l’instaurazione di un rapporto di lavoro anche se lo straniero, che ha fatto richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, non lo ha ancora ottenuto materialmente dalla Questura.

Nella nota si precisa che è sufficiente mostrare al datore di lavoro la ricevuta postale che attesti la presentazione della richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.

Tale chiarimento si è reso necessario in quanto l’art. 5, c. 9-bis) del TU sull’Immigrazione fa riferimento esplicito solo al soggetto richiedente il permesso di soggiorno per lavoro, senza menzionare colui che lo richiede per motivi familiari.

Quanto sopra, in presenza delle seguenti condizioni :

  • La domanda di rilascio deve essere stata presentata entro 8 giorni dall’ingresso sul territorio italiano, all’atto della stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione oppure, in caso di rinnovo, prima della scadenza del permesso.
  • Il richiedente deve essere in possesso del modulo di richiesta del permesso di soggiorno e della ricevuta rilasciata dal competente ufficio attestante la presentazione della domanda.

 

 

Tiziana Biasion

Responsabile dello Studio Rossi, Consulente del Lavoro ed Amministratrice del personale di aziende italiane dislocate in Lombardia, Emilia Romagna, Lazio e di multinazionali con headquarters nel Far East.

Email: tiziana.biasion@studiorossihr.it