Part-time ciclico verticale, riesame delle domande di indennità respinte

16 Apr 2023 | Comunicazioni

Part-time ciclico verticale: Il decreto Aiuti ha previsto una indennità una tantum di 550 euro per i lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nel 2021.

Come precisato dalla circolare INPS 13 ottobre 2022, n. 115, la misura è riconosciuta a condizione che il lavoratore sia stato titolare di un contratto caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a 20 settimane.

Il messaggio 13 aprile 2023, n. 1379 fornisce ai lavoratori, le cui domande siano state respinte per non aver superato i controlli sui requisiti, le istruzioni per presentare le richieste di riesame, nonché le indicazioni per la gestione delle stesse.

 

Aspetti organizzativi per la gestione delle richieste di riesame delle domande respinte dell’indennità

Il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre riesame è di 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva), al fine di consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, anche mediante produzione da parte dell’interessato di utile documentazione.

Nello specifico, l’utente può fare richiesta di riesame attraverso il pulsate “Richiedi riesame” disponibile nella sezione “Dati della domanda” accessibile come indicato nel precedente paragrafo.

La richiesta di riesame prevede l’inserimento di una motivazione e il contestuale invio della documentazione attraverso il link “Allega documentazione”.

 

Indirizzi amministrativi sui riesami

L’indennità una tantum è destinata ai lavoratori dipendenti di aziende private e titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021 che abbiano svolto periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane.

Considerati i provvedimenti di reiezione adottati dall’Istituto, il soggetto interessato può proporre istanza di riesame che permetta all’Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti normativamente previsti, così come illustrati nella citata circolare n. 115/2022.

In particolare, in caso di reiezione della domanda per mancata o errata valorizzazione dei periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, le Strutture territoriali dell’INPS potranno dare corso a un esito favorevole del riesame anche sulla base della documentazione prodotta dall’interessato.

Dall’analisi delle reiezioni generate all’esito dei controlli automatizzati effettuati centralmente, inoltre, è emerso che per molti lavoratori il rapporto di lavoro è stato indicato nei flussi UniEmens come lavoro a tempo parziale orizzontale, e analoga indicazione è presente anche nelle Comunicazioni obbligatorie di instaurazione dei rapporti di lavoro trasmesse al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (UNILAV), quando presenti, esaminate centralmente.

Inps evidenzia, tuttavia, che, dall’analisi effettuata a campione, dalla casistica rientrante in questa fattispecie è emerso che nel periodo oggetto di verifica (anno 2021) sono presenti nelle denunce contributive periodi di sospensione dell’attività lavorativa esposti in un determinato intervallo temporale dell’anno che sembrerebbero più correttamente caratterizzare la fattispecie di rapporto di lavoro a tempo parziale misto, in quanto le suddette sospensioni della prestazione sono denunciate ricorrentemente ogni anno nei medesimi periodi.

In questi casi l’istruttoria della Struttura territorialmente competente dovrà concentrarsi sull’esame della documentazione prodotta dal lavoratore (ad esempio, contratto di lavoro) per verificare se dalla stessa emerga un’articolazione della prestazione e una modalità di svolgimento dell’attività lavorativa propria del contratto di lavoro part-time misto, cioè con prestazione a orario pieno (o a orario ridotto) solo in determinati periodi dell’anno e sospensione dell’attività nei restanti periodi.

In altri casi è altresì emerso dalle verifiche, che pur avendo i datori di lavoro inquadrato i lavoratori con la qualifica di lavoratore a tempo parziale verticale, le denunce UniEmens non sono state sempre trasmesse, per i periodi di sospensione dell’attività lavorativa, secondo le modalità definite dall’Istituto con la specifica codifica prevista per le sospensioni in ragione del part-time.

Pertanto, all’esito della suddetta attività istruttoria, la Struttura territoriale dovrà chiedere al datore di lavoro la regolarizzazione dei flussi interessati, sia per la tipologia del rapporto di lavoro part-time denunciato che per la corretta valorizzazione dei periodi di sospensione dell’attività in ragione del part-time, secondo le indicazioni fornite con circolare n. 74 del 4 maggio 2021.

Laddove la Struttura territoriale competente per il riesame dell’indennità una tantum in oggetto sia diversa da quella competente per matricola aziendale, la prima avrà cura di inoltrare l’esito dell’istruttoria alla seconda, affinché quest’ultima possa attivare il canale di comunicazione con il datore di lavoro per la correzione dei flussi UniEmens.

Inoltre, il citato articolo 2-bis, comma 1, prevede – quale ulteriore requisito di accesso all’indennità – che il lavoratore, alla data di presentazione della domanda, non sia né titolare di altro rapporto di lavoro dipendente – a esclusione di quelli a tempo parziale ciclico verticale – né percettore della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).

Con specifico riferimento a tale ultimo requisito, si evidenzia che il lavoratore è da intendersi percettore di NASpI anche nella ipotesi in cui – alla data di presentazione della domanda di indennità una tantum – sia titolare della prestazione NASpI ma questa sia stata sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi.

Inoltre, ai fini dell’accesso all’indennità in argomento, il lavoratore non deve essere titolare di un trattamento pensionistico diretto al momento della presentazione della domanda, come individuati al paragrafo 1 della citata circolare n. 115/2022.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell’INPS.