Blocco dei licenziamenti, il Governo lo estende fino al 31 marzo con due eccezioni

7 Dic 2020 | Comunicazioni

La legge di Bilancio 2021 dovrebbe portare con sé la proroga della misura emergenziale a tutela dell’occupazione, che però decade in due specifiche condizioni

 

È uno degli argomenti, nell’ambito della legislazione sul Lavoro, più dibattuti del momento, e che fa stare con il fiato sospeso diverse parti in causa.

Ci riferiamo a quella norma, contenuta all’interno della legge di Bilancio 2021 in fase di discussione alle Camere, che prescrive il divieto per i licenziamenti in azienda, sia individuali che collettivi, e che, proprio dalla succitata legge, ha visto estendersi la sua validità fino al prossimo 31 marzo.

Ma che cosa prevede, nello specifico, la legge sul blocco dei licenziamenti?

Esistono delle eccezioni? Se sì, che cosa prescrivono e in quali condizioni subentrano?

Se consideriamo valide le specifiche stabilite fino a oggi dalla nuova legge di Bilancio, la quale non dovrebbe uscire troppo stravolta dall’iter parlamentare, i datori di lavoro, fino alla prossima primavera, non possono avvalersi delle seguenti prerogative:

  • Avviare la procedura di licenziamento collettivo previsto dalla legge del 23 luglio 1991, che riguarda le aziende che occupano più di 15 dipendenti le quali, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, hanno intenzione di effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco temporale di 120 giorni
  • Recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero in virtù di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro oppure per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di questa

D’altra parte, come anticipato sopra, la normative in vigore prevede delle eccezioni alla regola.

In particolar modo, il blocco dei licenziamenti non vale in due eventualità:

  • Cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività
  • Fallimento, senza esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne viene disposta la cessazione