Bonus Asilo Nido 2022, modalità di presentazione delle domande

1 Mar 2022 | Comunicazioni

Bonus Asilo Nido 2022: L’Inps, con messaggio n. 925 del 25 febbraio 2022, ha reso noto che è disponibile la procedura telematica per richiedere il Bonus 2022 per le mensilità di frequenza nell’anno, misura non integrata nell’assegno unico e universale per i figli.

 

Presentazione delle domande per il Bonus Asilo Nido 2022

La domanda di contributo per il pagamento delle rette dell’asilo nido deve essere presentata dal genitore o dall’affidatario del minore che ne sostiene l’onere e deve recare l’indicazione delle mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2022 fino a un massimo di 11, per le quali si intende ottenere il beneficio.

Il contributo viene erogato dietro presentazione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette (sono esclusi dal contributo servizi integrativi, come ad esempio le ludoteche, gli spazi gioco, il prescuola, etc.) e non potrà eccedere la spesa effettivamente sostenuta e rimasta a carico dell’utente.

Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette non presentate all’atto della domanda devono essere allegate in procedura non oltre il 1° aprile 2023.

A partire dall’anno 2022 è stata introdotta una semplificazione procedurale volta ad accelerare le istruttorie e a velocizzare i pagamenti.

Per ogni mensilità prenotata in fase di allegazione del giustificativo di pagamento, il genitore richiedente potrà autocertificare l’importo richiesto in appositi campi della procedura.

Il valore da inserire deve includere l’importo della retta mensile, l’eventuale quota di spesa sostenuta per la fornitura dei pasti – sempre relativi alla mensilità selezionata – nonché l’importo relativo all’imposta di bollo pari a 2 euro.

La quota inserita non deve, invece, comprendere la somma versata a titolo di iscrizione, il pre e post scuola, l’importo a titolo di imposta sul valore aggiunto (IVA), tenuto conto dell’esclusione delle spese scolastiche stabilita dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con l’eccezione degli asili nido gestiti da cooperative sociali, per i quali l’IVA può essere rimborsata in quanto dovuta dalla cooperativa a titolo forfettario.

A ogni modo, si fa presente che l’importo dichiarato dall’utente non impegna l’Istituto all’erogazione del rimborso, ferma restando la possibilità di eseguire i controlli previsti in materia di autocertificazioni.

La domanda di contributo per l’introduzione di forme di supporto domiciliare deve essere presentata dal genitore/affidatario convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione e deve essere accompagnata da un’attestazione, rilasciata da un pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.

La domanda deve essere presentata, corredata dalla documentazione di cui sopra, esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • portale web dell’Istituto, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base al piano tariffario del gestore telefonico);*
  • tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Il servizio online di presentazione della domanda è raggiungibile dal portale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “bonus nido” e selezionando tra i risultati il Servizio “Bonus asilo nido e supporto domiciliare – Domanda”.

Nella domanda il richiedente dovrà indicare a quale dei due benefici intende accedere e, qualora intenda fruire del beneficio per più minori, sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.

 

ISEE e importi del contributo

La legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha incrementato a decorrere dall’anno 2020 l’importo del contributo in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE):

  • un massimo di 3.000 euro, nell’ipotesi di ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000 euro;
  • un massimo di 2.500 euro, con ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro;
  • un massimo di 1.500 euro nell’ipotesi di ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 euro, ovvero in assenza di ISEE o qualora presenti omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati e nel caso di ISEE discordante.

Il contributo massimo erogabile è determinato per ogni rata, nel caso di pagamento delle rette dell’asilo nido, in base al valore dell’ISEE minorenni presente l’ultimo giorno del mese precedente a cui si riferisce la mensilità.