Cigd, ritorna per chi l’ha persa entro il 31 dicembre 2018

29 Giu 2020 | Comunicazioni

Una circolare dell’Inps chiarisce il caso di quei dipendenti che, privati del trattamento, non potevano ricorrere alla Naspi

 

Il Covid-19 è senz’altro una grave emergenza, che ha costretto aziende e lavoratori di tutta Italia a rivedere le rispettive priorità.

Del resto, la legislazione del Lavoro non può non tenere conto anche di altre evenienze, magari “normali”: la macchina burocratica deve continuare a girare; qualcuno se ne deve occupare.

Per questo motivo, abbiamo scelto di esporvi un caso ordinario, risalente al periodo pre Coronavirus, eppure essenziale.

Si tratta della spiacevole situazione di tutti quei lavoratori dipendenti i quali, tra l’ 1 dicembre 2017 e il 31 dicembre 2018, hanno smesso di usufruire della cassa integrazione guadagni in deroga e che, fino a qualche giorno fa, per una delle assurde aporie del sistema, si trovavano impossibilitati ad accedere alla legittima Naspi.

Ma la risposta dell’Inps non si è fatta troppo attendere: chi rientra nella suddetta casistica ora può tornare a richiedere la Cigd.

Lo ha spiegato l’Istituto nella circolare numero 75/2020, specificando che il tempo massimo di godimento del trattamento è di dodici mesi e, comunque, non procrastinabile oltre il 31 dicembre 2020.

Inoltre, la rediviva Cassa integrazione si applica tanto ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato quanto a quelli con contratto a termine, indipendentemente dal livello di anzianità professionale e rispetto alle seguenti categorie:

  • Apprendista
  • Operaio
  • Impiegato
  • Quadro
  • Lavoratore somministrato

Il trattamento è riconosciuto direttamente dalle Regioni e dalle Province Autonome, e deve essere richiesto da parte del lavoratore stesso tramite apposita domanda online sul sito Inps.