Decontribuzione nuovi contratti, ecco le regole per le aziende

30 Nov 2020 | Comunicazioni

Con una comunicazione apposita l’Inps ha specificato criteri e istruzioni per aderire allo speciale regime fiscale, valido per le assunzioni a tempo indeterminato comprese tra il 15 agosto e il 31 dicembre 2020

 

Ricordate il “bonus assunzioni”, ovvero quella speciale norma inserita dal Governo nel Decreto legge Agosto, in base alla quale i datori di lavoro che avessero assunto personale a tempo indeterminato nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 31 dicembre 2020 avrebbero avuto diritto al relativo esonero contributivo?

Ebbene, trascorso qualche tempo dalla vidimazione della legge, l’Inps è intervenuto con una specifica circolare, la numero 133/2020, per fornire ai diretti interessati istruzioni e modalità operative.

Prima precisazione e prima rassicurazione: il lavoratore assunto non deve essere stato alle dipendenze del medesimo datore nei sei mesi precedenti la stipula del nuovo contratto; l’esonero in questione è cumulabile con altri sgravi eventualmente applicabili stante la normativa in vigore.

Il tutto, però, non vale per la forza lavoro del comparto agricolo e di quello domestico.

Ma analizziamo più nel dettaglio la faccenda, partendo dai requisiti necessari per accedere all’agevolazione.

Queste le condizioni da rispettare:

  • Assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge
  • Rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

Queste le irregolarità in cui non incappare:

  • L’assunzione non deve violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine.
  • L’assunzione non deve riguardare lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.
  • Le comunicazioni telematiche obbligatorie tardive relative all’instaurazione del rapporto di lavoro o di somministrazione incentivato producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
  • Gli incentivi all’occupazione non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione venga utilizzato mediante contratto di somministrazione

Inoltre, esiste un ampio ventaglio di categorie di datori di lavoro cui lo sgravio non è applicabile.

In particolare, non possono accedervi, tra i più rilevanti, i seguenti ambiti:

  • Gli enti pubblici economici
  • Gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici
  • Gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico
  • I consorzi di bonifica
  • I consorzi industriali
  • Gli enti morali
  • Gli enti ecclesiastici
  • Le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative
  • Le Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
  • Le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni
  • Le Università
  • Le Università non statali legalmente riconosciute