Esonero contributivo per assunzioni di donne vittime di violenza 2021

13 Set 2021 | Comunicazioni

Esonero contributivo per assunzioni di donne vittime di violenza: l’INPS fornisce le istruzioni per la domanda che devono presentare le cooperative sociali che impiegano a tempo indeterminato.

 

L’INPS, con la circolare numero 133 del 10 settembre, fornisce tutte le istruzioni ai datori di lavoro interessati e fa una panoramica generale sulla misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 ed estesa dal Decreto Ristori a tutto il 2021.

In base alle istruzioni contenute nella circolare, chi assume donne vittime di violenza nel corso del 2021 e vuole ottenere l’esonero contributivo previsto deve inoltrare all’INPS la relativa istanza, usando soltanto il modulo online “Do.VI” disponibile sul sito istituzionale dell’Istituto all’interno del “Portale delle Agevolazioni – ex DiResCo”.

Nella domanda di incentivo devono essere indicati i dati relativi alla lavoratrice assunta a tempo indeterminato nel 2021 per cui si chiede l’agevolazione, la data di rilascio del provvedimento riguardante il percorso di protezione e il Comune di competenza, l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità ed infine la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

 

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Possono accedere al beneficio in trattazione esclusivamente le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Al riguardo, si ricorda che la citata legge qualifica come cooperative sociali le società che hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso:

  • la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
  • lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

 

Lavoratrici per le quali spetta l’incentivo

L’incentivo in esame spetta per l’assunzione di donne vittime di violenza di genere, inserite in percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio di cui all’articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, che prevede le azioni per il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali dei centri antiviolenza, delle case-rifugio e dei servizi di assistenza alle vittime.

Per ulteriori informazioni è possibile scaricare la circolare 133 del 10 settembre 2021.