Il fenomeno straining e il diritto al risarcimento secondo la Cassazione

11 Mar 2018 | Comunicazioni

Secondo la sentenza n. 3977 del 19 febbraio 2018 della Corte di Cassazione, il lavoratore ha diritto al risarcimento ex art. 2087 c.c., anche nel caso di stress forzato inflitto dal proprio superiore gerarchico, subendo il c.d. straining.

Con il termine straining si intende una “forma attenuata” di mobbing, in cui è sufficiente anche solo un’unica azione, purchè gli effetti siano continui nel tempo. Il lavoratore vive quindi sul luogo di lavoro una situazione stressante legata ad un’azione ingiusta.

Si può delineare lo straining in situazioni di privazione immotivata degli strumenti di lavoro, con il trasferimento ingiustificato in una sede disagiata per il lavoratore, con l’assegnazione di mansioni incompatibili con la situazione personale del dipendente e con la svalutazione dell’operato del lavoratore stesso.

A seguito di tale sentenza, devono quindi essere risarcite – a titolo di straining – le azioni ostili o discriminatorie del datore di lavoro e colleghi che danneggiano il lavoratore, anche se sporadiche e non continuative.

 

 

Tiziana Biasion

Responsabile dello Studio Rossi, Consulente del Lavoro ed Amministratrice del personale di aziende italiane dislocate in Lombardia, Emilia Romagna, Lazio e di multinazionali con headquarters nel Far East.

Email: tiziana.biasion@studiorossihr.it