Articolo 18, licenziamento economico: è obbligatoria la reintegrazione del dipendente in assenza di un giustificato motivo oggettivo

1 Mar 2021 | Comunicazioni

Articolo 18: anche per il licenziamento economico è obbligatorio, e non a discrezione, la reintegrazione del lavoratore da parte del giudice, licenziato illegittimamente in assenza di un giustificato motivo oggettivo

 

La Corte Costituzionale, con una pronuncia storica di pochi giorni fa, la quale dovrebbe essere depositata nei prossimi giorni, ha deciso che la norma dello Statuto dei Lavoratori (Articolo 18) è incostituzionale nella parte in cui prevede la facoltà del giudice, e non il dovere, di reintegrare un lavoratore licenziato illegittimamente in assenza di un giustificato motivo oggettivo.

La consulta, riunita in camera di consiglio per esaminare la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Ravenna sull’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, come modificato dalla cosiddetta legge Fornero (n. 92 del 2012), proprio per la sua estrema rilevanza, ha emanato un comunicato stampa a riguardo, al fine di evidenziare la violazione del principio di uguaglianza sancito dalla stessa Costituzione all’articolo 3.

Infatti, attualmente, il giudice ha l’obbligo di reintegrare un lavoratore dipendente dopo aver accertato la nullità del licenziamento in assenza di giusta causa.

La Corte Costituzionale, come sempre, prende le mosse da casi concreti, e proprio in questa circostanza, attraverso il Tribunale di Ravenna, è stato chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di un licenziamento economico.

Uguaglianza, libertà di iniziativa economica e diritto alla difesa per avere un giusto processo, secondo il Tribunale, vengono irrimediabilmente compromessi dalla norma nella parte in cui si prevede la discrezionalità del giudice nella scelta tra reintegra e risarcimento.

Di conseguenza, la Consulta, ha sancito l’obbligatorietà della reintegrazione del posto di lavoro a tutti i casi in cui venga accertata l’insussistenza del fatto oggettivo, escludendo qualsiasi “discrezionalità” del giudice nel licenziamento economico.