Naspi, l’indennità mensile di disoccupazione vale anche dopo il 17 marzo 2020

14 Giu 2020 | Comunicazioni

L’assegno di disoccupazione spetta anche a chi è stato licenziato nonostante il divieto governativo alle interruzioni dei rapporti di lavoro contenuto nel decreto Rilancio. Ecco la soluzione trovata dall’Inps

 

C’è voluto il concorso dell’Inps e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Alla fine, però, il responso è arrivato: la Naspi, cioè l’Indennità mensile di disoccupazione, spetta anche ai lavoratori licenziati dopo il 17 marzo 2020.

Tanta giurisprudenza attorno a una data. Perché? La causa è tutta interna ai meccanismi dello Stato.

L’articolo 46 del decreto Rilancio, infatti, prescrive il divieto delle interruzioni dei rapporti di lavoro dopo il suddetto termine e per i cinque mesi successivi, pena il blocco di tutte le misure assistenziali pubbliche previste a favore del datore di lavoro e del dipendente in questi casi.

Perciò, paradossalmente, il malcapitato lavoratore, che fosse incorso in un licenziamento non giuridicamente impossibile per l’azienda ma fortemente scoraggiato dalla legge, si sarebbe ritrovato anche privo dell’assegno di disoccupazione.

Qualche saggio giurista deve essersi accorto dell’aporia ed ecco la soluzione comunicata dall’Inps: sì alla Naspi anche nel caso del succitato licenziamento atipico, ma immediata restituzione della stessa qualora il dipendente coinvolto, che nel frattempo abbia fatto ricorso in tribunale per un’interruzione del rapporto di lavoro che, a questo punto, risulterebbe sotto molti aspetti illegittima, sia reintegrato.