Pensioni integrative, ecco le regole Irpef dell’Agenzia delle Entrate

22 Set 2020 | Comunicazioni

L’Agenzia delle Entrate ha finalmente fatto chiarezza sui criteri per stabilire l’esatto imponibile dei montanti ai fini della tassazione sul reddito percepito

 

Nei giorni scorsi l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento utilissimo di questi tempi.

Attraverso una risoluzione dedicata, la n.51/2020, ci ha trasmesso infatti risposte precise per quanto riguarda la tassazione Irpef da applicare alla percezione della pensione integrativa.

Una soluzione, quella delle pensioni private parallele al trattamento Inps e similari, che in Italia non ha ancora preso piede come in altri Paesi, ma che, in ogni caso, sta facendo passi avanti significativi tra i contribuenti.

Sono dunque tre i periodi di riferimento indicati dall’Agenzia per la maturazione dei montanti, con tanto di differenti criteri di calcolo:

  • Fino al 31 dicembre 2000
  • Dall’1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006
  • Dall’1 gennaio 2007

Ebbene, per quanto riguarda la prima categoria, è prevista la tassazione ordinaria progressiva per scaglioni di reddito, con un imponibile dell’87,50%.

Nel secondo caso, è prevista la tassazione ordinaria progressiva per scaglioni di reddito, ma con un imponibile pari all’intero ammontare percepito, al netto dei contributi eventualmente non dedotti e dei rendimenti finanziari tassati in capo al fondo di previdenza alternativa.

Infine, i montanti maturati dall’1 gennaio 2007 devono essere assoggettati ad una tassazione con una ritenuta a titolo di imposta del 15%, che si riduce di 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione al fondo pensione, con un limite massimo di riduzione del 6%.