La quarantena Covid, per l’anno 2021, non sarà più equiparata alla malattia

24 Ago 2021 | Comunicazioni

Per l’anno 2021, la quarantena Covid non sarà equiparata alla malattia. L’INPS informa che non saranno più previste indennità per i lavoratori.

 

La quarantena Covid, che comporta l’assenza dei dipendenti nei luoghi di lavoro, non è più considerata malattia: è quanto riferisce l’INPS nel messaggio n. 2842 del 6 agosto 2021 in merito alla tutela per la quarantena, per i lavoratori “fragili” e per la malattia conclamata da COVID-19 (articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020).

La conseguenza è che non saranno previste indennità per i lavoratori a carico dell’istituto previdenziale, previste invece per l’anno 2020 in base all’articolo 6, comma 1, del decreto Cura Italia.

Un altro nodo da sciogliere, nel settore del lavoro, su chi dovrà pagare i periodi di assenza del lavoratore a causa di quarantena per aver contratto il virus Covid-19. In assenza di un intervento specifico, le buste paga potrebbero avere una riduzione che si aggirerebbe in media tra i 500 e i 700 euro.

 

Malattia per quarantena Covid

La notizia arriva proprio dall’Inps, nella nota n. 2842 del 6 agosto 2021, affermando così: “come precisato nel citato messaggio n. 1667/2021, che il legislatore attualmente non ha previsto, per l’anno 2021, appositi stanziamenti volti alla tutela della quarantena di cui al comma 1 dell’articolo 26 in commento e che, pertanto, salvo eventuali interventi normativi, l’Istituto non potrà procedere a riconoscere la tutela previdenziale per gli eventi riferiti all’anno in corso”.

 

Tutela per lavoratori fragili

Invece, con riguardo alla tutela per i lavoratori cosiddetti “fragili”, di cui al comma 2 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, l’Inps procederà ugualmente a riconoscere la prestazione nel limite degli importi stanziati (pari, come già precisato, a complessivi 663,1 milioni di euro per l’anno 2020).

Per l’anno 2021, visto lo specifico stanziamento disposto per tale tutela (pari a 282,1 milioni di euro), la prestazione verrà riconosciuta per gli eventi fino al 30 giugno 2021, come previsto dall’articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 41/2021.