Riscatto degli anni di laurea anche per gli inoccupati e diritto alle detrazioni

2 Mar 2020 | Comunicazioni

La misura è in vigore fin dal 2007 e prescrive che il beneficiario non abbia mai svolto attività lavorativa e non sia iscritto ad alcuna forma contributiva obbligatoria

 

La possibilità offerta dall’Inps di procedere al riscatto degli anni di laurea non riguarda soltanto i lavoratori in attività.

L’Istituto, infatti, ha pensato anche alla situazione di coloro che hanno completato un regolare percorso di studi universitari, ma che sono attualmente privi di un’occupazione: un’eventualità purtroppo abbastanza frequente nel nostro Paese.

Le misure a favore degli inoccupati, in realtà, risalgono addirittura a più di un decennio fa.

La legge 247/2007, in particolare, stabilisce le regole per il riscatto di laurea con riferimento ai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e che non abbiano iniziato alcuna attività lavorativa.

Per costoro, il riscatto avviene con calcolo su base percentuale e considera, come parametro, il minimo reddituale vigente nella Gestione Commercianti per l’anno della domanda di riscatto: nel 2020, questo minimale è pari a circa 15.941 euro.

Perciò, l’importo da corrispondere all’Inps per ogni anno di laurea da riscattare corrisponde a 5.260 euro. Tale spesa, oltre alla ordinaria deducibilità, prevede un’ulteriore detraibilità del 19% a favore del soggetto che ha in carico il beneficiario del riscatto.

Tuttavia, queste agevolazioni hanno incontrato uno scarso successo in Italia, poiché, dati alla mano, la maggior parte dei richiedenti si è trovata impossibilitata a procedere, a causa di piccole e occasionali attività lavorative svolte responsabili di una seppur minima forma di contribuzione.

Più utili le novità legate al decreto di riforma del welfare 4/2019, lo stesso che ha introdotto la pensione in Quota 100.

La legge, infatti, ha previsto anche una terza forma possibile di riscatto degli anni di laurea.

Si tratta di una modalità identica nei costi alla legislazione sugli inoccupati, ma differente per quanto attiene ai requisiti di accesso.

I quali, poi, si riducono a un unico paletto: l’appartenenza degli anni di studio al metodo di calcolo contributivo della legge Dini.