Riscatto degli anni di laurea per il calcolo della contribuzione alla pensione

24 Feb 2020 | Comunicazioni

Una circolare dell’Istituto specifica che l’importo da pagare è calcolato in due modalità differenti a seconda che gli anni di studio rientrino nel regime retributivo o in quello contributivo. Le spese saranno completamente deducibili dalle tasse

 

Se ne è parlato molto nell’ultimo periodo, e la questione ha suscitato molto interesse tra i lavoratori.

Parliamo della possibilità di procedere al riscatto degli anni di laurea per il calcolo degli anni di contribuzione alla pensione, di cui l’Inps, nelle scorse settimane, ha finalmente fornito le necessarie istruzioni.

Il testo di riferimento, in particolare, è la circolare numero 6/2020, che recepisce le modifiche introdotte dal decreto legge numero 4/2019, a sua volta basato sulla norma specifica in tema di riscatto di laurea, cioè il decreto legislativo numero 184/1997.

Come fare, dunque, per ottenere l’inserimento degli anni accademici di studio all’università nel novero degli anni contributivi alla pensione?

In base alle norme vigenti, il lavoratore deve corrispondere all’Inps una cifra in denaro che “trasformi” gli anni di studio in normali annate di versamento dei classici contributi pensionistici.

Per conoscere l’importo da pagare e procedere al versamento sono disponibili due modalità: la riserva matematica e il calcolo a percentuale.

Nel primo caso, il lavoratore si fa carico di un onere finanziario risultante dalla moltiplicazione dell’incremento annuo previsto della pensione a seguito dell’aggiunta degli anni di laurea, per un coefficiente calcolato dallo Stato in base a età anagrafica, sesso e condizione.

Nel secondo caso, l’onere finanziario dovuto dal lavoratore è pari a alla moltiplicazione tra l’imponibile previdenziale delle ultime 52 settimane di contribuzione obbligatoria per l’aliquota di computo dell’assicurazione Invalidità, Vecchiaia, Superstiti.

L’Inps specifica che il saldo del riscatto deve essere effettuato prima dell’accesso al trattamento pensionistico, sebbene sia rateizzabile, non oltre la durata del trattamento stesso, e completamente deducibile dal reddito imponibile.

Inoltre, sarà il medesimo Istituto a stabilire con quale delle due suddette modalità avverrà il calcolo dell’onere da pagare, secondo i seguenti criteri:

Riserva matematica, nel caso in cui il periodo di studi sia da valutare con il metodo di calcolo retributivo, quindi nella finestra temporale antecedente l’1 gennaio 1996 o l’1 gennaio 2012 se il richiedente ha maturato 18 anni di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995

Calcolo a percentuale, nel caso in cui il periodo di studi sia da valutare con il metodo di calcolo contributivo, quindi nella finestra temporale successiva al 31 dicembre 1995 se il richiedente non ha maturato 18 anni di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995 inclusi gli stessi anni oggetto di riscatto; o al 31 dicembre 2011, se il richiedente non ha maturato 18 anni di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995 inclusi gli stessi anni oggetto di riscatto