Smart Working dal primo settembre, novità e nuove regole

30 Ago 2022 | Comunicazioni

Dal primo settembre lo Smart Working esce dalla fase emergenziale per tornare all’obbligo dell’accordo individuale. Ecco le novità introdotte dal Ministero del Lavoro.

 

Dal 1° settembre, lo Smart Working esce dalla fase emergenziale e torna al regime normale, ma con una importante semplificazione che si applicherà anche agli accordi già stipulati.

 

Smart Working, come funzionerà dal 1° settembre

Rispetto a come funzionava nell’epoca pre-Covid, i datori di lavoro non dovranno comunicare l’adesione dipendente per dipendente ma avranno la possibilità di inviare in modo semplificato i nominativi.

Il ministro del Lavoro Andrea Orlando spiega che il datore comunichi in via telematica al Ministero del lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile. Un’importante disposizione che rende strutturale la semplificazione del lavoro agile.

Il precedente obbligo di comunicazione dell’accordo individuale sarà, quindi, sostituito dal primo settembre da una mera comunicazione dei nominativi dei lavoratori e della data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.

 

Novità introdotte dal Ministero del Lavoro

Da tener presenti le novità introdotte con il Protocollo sottoscritto dal Ministero del Lavoro e delle Parti Sociali, che individua le linee guida per la definizione dell’accordo, il quale dovrà definire:

  • Durata dell’accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato;
  • Alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
  • Luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali;
  • Esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono far scattare sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi;
  • Strumenti di lavoro;
  • Tempi di riposo del lavoratore e misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione;
  • Forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto sia dallo Statuto dei Lavoratori che dalla normativa sulla privacy;
  • Attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile;
  • Forme e modalità di esercizio dei diritti sindacali.