Ticket Naspi, obbligo di versamento sul licenziamento tramite accordo collettivo

8 Feb 2021 | Comunicazioni

Nei licenziamenti che avvengono in caso di accordo collettivo aziendale, è previsto il versamento del ticket Naspi. Lo specifica l’Inps nel messaggio n. 528 del 5 febbraio 2021.

 

L’Inps fa il punto sugli obblighi contributivi per le aziende nelle ipotesi escluse dal blocco generalizzato dei licenziamenti, previsto sino alla fine di marzo 2021.

Nello specifico, in caso di accordo collettivo aziendale, riferito al licenziamento di un dipendente, l’Inps specifica attraverso il messaggio n. 528 del 5 febbraio 2021, l’obbligo del versamento del ticket Naspi tra gli obblighi contributivi a carico del datore di lavoro.

Tale indicazione è stata analizzata anche in base agli aspetti pratici delle disposizioni previste nell’art.14 del decreto Agosto n. 104, in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.

Come confermato anche dalla Legge di Bilancio 2021, il blocco dei licenziamenti viene meno, tra gli altri casi, anche nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale di licenziamento, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Di conseguenza, al lavoratore che aderisce, viene riconosciuto il diritto alla disoccupazione e relativo obbligo di versamento del ticket Naspi da parte dell’azienda.

Il ticket Naspi è interamente a carico del datore di lavoro e deve essere versato in un’unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro.

Per le cessazioni di lavoro intervenute prima della pubblicazione del messaggio Inps n. 528 del 5 febbraio 2021, oggetto del presente articolo, il ticket di licenziamento dovrà essere versato entro e non oltre la scadenza di versamento della denuncia del mese di marzo 2021, senza applicazione di ulteriori oneri.

Qui è disponibile il testo integrale del messaggio INPS n. 528 del 5 febbraio 2021: Aspetti contributivi conseguenti all’interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e nell’ipotesi di revoca del licenziamento.